Lettera di assunzione – L’ordinamento italiano, alla luce del principio generale di libertà della forma, non prevede una particolare forma per il contratto di lavoro, che può, pertanto, essere concluso anche oralmente o per atti concludenti. (Es. nella lettera di assunzione tempo indeterminato).
Tuttavia, sia in relazione a determinati contratti speciali di lavoro, (ad es. part-time, contratto a tempo determinato) che per l’inserimento di particolari clausole, come il patto di non concorrenza, il periodo di prova, è richiesta la forma scritta. (Es. nella lettera di assunzione tempo determinato)
In ogni caso, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4bis comma 2 D.Lgs. n. 181/00, è tenuto a fornire al lavoratore in forma scritta alcune tassative informazioni sul contenuto del contratto, e quindi anche quando il contratto sia stato stipulato verbalmente.
Tali informazioni devono essere contenute nella lettera di assunzione o in altro documento consegnato entro 30 giorni dall’assunzione.
La lettera di assunzione altro non è che la formalizzazione del contratto di lavoro individuale (nessuna differenza vi è tra i due termini), ossia un documento volto a tutelare il datore di lavoro, in particolare per il periodo di prova, inesistente se non accettato dal lavoratore, e la durata del contratto che si intende a tempo indeterminato se, pur ricorrendone la possibilità, non vi è una specifica pattuizione del tempo determinato.
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