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Diritto del lavoro

Nozione

Secondo la classificazione classica, il diritto del lavoro può essere ripartito in diritto sindacale, diritto della previdenza sociale e diritto del rapporto di lavoro individuale.

Quest’ultimo può essere definito come quel ramo autonomo dell’ordinamento giuridico teso a disciplinare i rapporti tra un soggetto che presta la propria attività lavorativa e un soggetto che, a fronte della corresponsione della retribuzione, dalla stessa trae utilità.

Oltre all’interesse economico il diritto del lavoro è posto altresì a tutela della dignità, della libertà e della sicurezza del lavoratore.

Il diritto del lavoro e la Costituzione

Il diritto del  lavoro  viene garantito dalla Carta Costituzionale, già a partire dai principi fondamentali, l’Italia viene, infatti, definita come una Repubblica fondata  sul lavoro (art. 1); il principio di uguaglianza, nella sua accezione tanto formale quanto sostanziale, trova espresso riconoscimento (art. 3); il lavoro viene tutelato nella sua doppia valenza di diritto e dì dovere finalizzato al progresso materiale e spirituale della società (art. 4).

Nel titolo dedicato ai rapporti economici, si ritrova una compiuta enunciazione dei diritti fondamentali dei lavoratori art. 35: in tema di tutela del lavoro e di formazione professionale:

art. 36 Cost.: principio della giusta retribuzione, della determinazione legislativa dì durata massima del lavoro, del diritto al riposo settimanale ed alle ferie;

art. 37 Cost.: sulla tutela delle donne lavoratrici e del lavoro dei minori. Questa norma sancisce la parità di trattamento nel lavoro tra uomo e donna.;

art. 38 Cost.: principi cardine in tema di previdenza ed assistenza sociale. Questa norma prevede, in particolare, dei sistemi di assistenza sociale per ogni cittadino non abile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, nonché sistemi di previdenza sociale funzionali a garantire, in caso di eventi non prevedibili come infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione, un sistema di reddito volto a compensare la mancata erogazione della retribuzione in virtù di tali eventi.

art. 39 Cost.: sulla libertà dell’organizzazione sindacale. Questo articolo sancisce il principio della libertà di organizzazione sindacale e della capacità dei sindacati registrati di stipulare contratti collettivi di lavoro, vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alle categorie che essi rappresentano, pur se non iscritti;

art. 40 Cost.: sulla tutela del diritto di sciopero. La norma riconosce il diritto di astenersi dall’adempimento della prestazione lavorativa purché esso venga esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolamentano e senza comprimere in maniera irreversibile gli altri interessi di rango costituzionale che possono confliggere con il diritto allo sciopero;

art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica è libera. Questa norma è particolarmente importante nell’ambito del diritto del lavoro perché sancisce che l’attività imprenditoriale è libera. Tuttavia l’iniziativa economica non deve contrastare con l’utilità sociale, la dignità umana, la libertà e la sicurezza. Il costituente demanda alla legge ordinaria di “incanalare” l’iniziativa economica, sia pubblica che privata, verso i fini sociali suindicati;

art. 46 Cost.: sul diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. L’unica forma di collaborazione dei lavoratori nella gestione delle aziende è essenzialmente quella delle società cooperative dove il lavoratore è anche socio.


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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.

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