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Il codice disciplinare

lettera di assunzione

lettera di assunzione

Prima della commissione dell’infrazione, il datore di lavoro deve aver predisposto il codice disciplinare che, in applicazione degli accordi e contratti collettivi stabiliti in materia, stabilisca le infrazioni punibili, le sanzioni e le procedure di contestazione.

Il codice deve essere pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non essendo ammesse forme equipollenti di pubblicazione.

Tale obbligo di affissione in luogo accessibile deve essere inteso nel senso che l’accesso deve essere libero e comodo, ossia senza difficoltà particolari, mentre non sussiste  l’obbligo di affissione in locali in cui i dipendenti devono passare necessariamente, né nelle bacheche aziendali che possono mancare o essere destinate ad altre comunicazioni.

L’affissione, inoltre, vi deve essere al momento della commissione della presunta infrazione. Tale omissione non può essere sostituita con una affissione successiva.

In presenza di violazioni di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili senza necessità di alcuna specifica previsione, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in azienda. Qualora invece le condotte contestate vengano ad essere in contrasto con mere prassi o regole interne variabili nel tempo diviene indispensabile la conoscibilità delle relative condotte ritenute illegittime dal datore di lavoro, mediante l’affissione del codice disciplinare.

L’onere di provare l’avvenuta ed interrotta affissione del codice disciplinare è a carico del datore di lavoro.

In mancanza di una valida affissione, il datore di lavoro  non può sanzionare disciplinarmente i comportamenti del lavoratore: la sanzione disciplinare irrogata sarà nulla e non può essere rinnovata.

Per un approfondimento sulle sanzioni disciplinari → qui.


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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

con studio in Viterbo, offre assistenza giudiziale e stragiudiziale rivolta ad Aziende, lavoratori o Organizzazioni sindacali, nel diritto del lavoro.

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