Il trasferimento consiste in uno spostamento definitivo e senza durata del luogo di lavoro del dipendete.
Il trasferimento può essere disposto su iniziativa datoriale o su espressa richiesta del lavoratore.
Il datore può decidere di trasferire il lavoratore a condizione che avvenga da una unità produttiva all’altra della stessa azienda e per esigenze tecnico, organizzative e produttive.
Tali esigenze devono sussistere al momento in cui viene deciso il trasferimento, essere oggettive e, possono anche non essere comunicate al lavoratore.
La contrattazione collettiva può, inoltre, stabilire particolari condizioni di legittimità del trasferimento e prevedere che il trasferimento sia preceduto da un periodo di preavviso.
Opposizione al trasferimento e Rifiuto
Se il trasferimento è legittimo il lavoratore non può rifiutarsi.
Infatti, in tal caso il datore di lavoro potrà procede con licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Se il trasferimento è illegittimo il lavoratore può opporsi con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione datoriale di trasferimento.
Tuttavia, si precisa che tale atto diviene inefficace, se entro i successivi 180 gg, il lavoratore non intraprende una azione giudiziale innanzi al Giudice del Lavoro o non propone la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.
Da ultimo, se la conciliazione o l’arbitrato richiesti sono rifiutati o non è raggiunto l’accordo, il ricorso innanzi al Giudice del lavoro deve essere depositato entro i successivi 60 gg dal rifiuto o dal mancato accordo.
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