L’art.6 del d.lgs. n.23 del 04.03.2015 introduce uno strumento di risoluzione delle controversie in materia di licenziamento, per i lavoratori assunti dopo il 15 marzo 2015.
Più precisamente, in caso di licenziamento il datore di lavoro, al solo fine di evitare il giudizio, può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle “sedi protette”, una indennità di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura, comunque, non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.
L’accettazione dell’assegno nella sede “protetta” da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Questa specifica modalità di conciliazione è incentivata attraverso la totale esenzione fiscale, oltre che contributiva, della indennità prevista,
Tale offerta di conciliazione non è obbligatoria e può essere fatta nel termine di 60 giorni dall’avvenuto licenziamento.
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