Il D.Lgs. 66/2003 ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie e il principio dell’effettività del loro godimento.
Vi sono dei casi però in cui la monetizzazione è legittima, ed in particolare:
- Nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno;
- Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
Il principio dell’effettivo godimento delle ferie implica che esse siano fruite effettivamente nell’anno di maturazione.
Questo principio non si applica a tutto il periodo spettante è ma solo ad un periodo minimo di 2 settimane.
- Le restanti due settimane di ferie spettanti possono essere godute dal lavoratore nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Se poi il contratto collettivo o individuale prevede un periodo feriale più lungo di quello legale (4 settimane) è i giorni di ferie in più possono essere fruiti anche oltre i 18 mesi successivi alla maturazione.
- Inoltre, questi giorni in più, possono essere anche liberamente monetizzati, ove non fruiti alle scadenze dal contratto collettivo o individuale.
Per un Approfondimento ulteriore
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