Ai sensi dell’art. 2094 c.c. il lavoratore subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’ impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
I caratteri costitutivi del rapporto di lavoro subordinato sono, secondo il codice civile, quindi:
- La collaborazione,
- l’onerosità
- la subordinazione
Il lavoratore subordinato è dunque, un soggetto che presta la propria attività lavorativa personalmente, seguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro circa il contenuto e le modalità di svolgimento della prestazione, soggiacendo anche ad eventuali sanzioni disciplinari nell’ipotesi di inosservanza delle prescrizioni ricevute.
Subordinazione cosa significa?
Subordinazione tecnico-funzionale:
E’ detta ‘eterodirezione’ e consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell’attività lavorativa, entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo a tutela della personalità e della dignità del lavoratore, come previsto dagli artt. 35 e 41 della Costituzione.
Subordinazione socio-economica:
Secondo questa altra accezione, la capacità produttiva del lavoratore dipende dall’inserimento nell’organizzazione dell’imprenditore rispetto al quale si trova in una situazione di inferiorità.
La subordinazione in senso stretto (concezione moderna)
La subordinazione ‘in senso stretto’, proposta in vista dei crescenti margini di autonomia che hanno anche i lavoratori subordinati, consiste:
- nell’estraneità del lavoratore subordinato
- sia dall’organizzazione produttiva in cui è integrata la prestazione,
- sia dal risultato della stessa.
Secondo tale accezione, affinché vi sia un rapporto di lavoro subordinato, occorre che vi sia:
- da un lato il datore di lavoro, mediante retribuzione, che fa eseguire ad altri un lavoro sotto le proprie direttive;
- dall’altro, il prestatore di lavoro, che, dopo aver dimostrato capacità psico-fisiche e idoneità tecnica, si obbliga, in cambio di retribuzione, a collaborare prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro.
Sia il datore di lavoro, che il lavoratore inoltre, devono essere parte integrante di un contratto individuale e oneroso, con cui le parti si accordano per operare uno scambio tra remunerazione e lavoro.
I criteri di distinzione elaborati dalla giurisprudenza
Per distinguere il lavoro autonomo dal lavoro subordinato è occorre verificare se esista o meno il vincolo di subordinazione.
La giurisprudenza ha individuato una serie di criteri per accertare la natura subordinata del rapporto, ovvero:
- L’osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
- La tipologia della collaborazione;
- L’assenza di rischi in capo al lavoratore;
- La natura della prestazione;
- La continuità della prestazione;
- Il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita;
- L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva;
- Il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro.
Le differenze con il lavoro autonomo
Il lavoro autonomo consiste:
- nel compimento di un’opera o di un servizio,
- con lavoro prevalentemente proprio,
- che il lavoratore svolge senza vincolo di subordinazione, verso un corrispettivo, nei confronti del committente.
La definizione di lavoro autonomo, discende dall’art. 2222 c.c. che disciplina il contratto d’opera.
Al lavoro autonomo, pertanto, si applicano anche le disposizioni previste dagli artt. 2223-2228 c.c., riguardanti:
- l’esecuzione dell’opera,
- le modalità di determinazioni del corrispettivo,
- le conseguenze nel caso di difformità e vizi,
- il recesso unilaterale dal contratto,
- l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera.
Si rileva come, anche in presenza degli elementi sopraindicati, nella pratica può risultare complesso riconoscere il vincolo della subordinazione, che può assumere forme molto attenuate.
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