Ogni giorno che passa sempre più lavoratori vedono i loro datori ritardare i pagamenti di retribuzioni, tredicesime, quattordicesime e persino del TFR.
NON TI PAGANO LO STIPENDIO: CHE FARE?
Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati del lavoro) può costituire la soluzione meno onerosa e più efficace, evitando l’incombenza di dover procedere prima ad un’inutile fase bonaria e poi, spesso, dopo il suo esito negativo dispendioso in termini di tempo, dover ricorrere comunque ad un legale per arrivare alla riscossione coattiva del credito.
Vediamo qui sotto uno schematico riepilogo per fasi del recupero dei crediti di lavoro
COME INIZIARE?
Nel corso del primo colloquio con l’avvocato, dopo una prima verifica presso le banche dati informative (CCIAA, Registro Protesti, Registro Beni Immobiliari, PRA etc.), si verificherà la possibilità di un effettivo recupero delle somme dovute.
QUALI STRADE PERCORRERE?
Di seguito, l’attività dell’avvocato prevede una velocissima fase di recupero stragiudiziale con una possibile, ma non indispensabile, intimazione di pagamento a mezzo lettera raccomandata.
In difetto di riscontro positivo alle diffide inviate, il legale del lavoro farà seguire la fase giudiziale con il ricorso al Giudice del Lavoro e, successivamente, quella dell’esecuzione forzata avanti il Giudice dell’Esecuzione.
DEVO RICORRERE AL TRIBUNALE?
Si, il passaggio alla fase giudiziale comporta il rivolgersi al Tribunale del Lavoro, ovvero alla sezione specializzata presente presso ogni sede principale di Tribunale Circondariale. Il Tribunale competente è in linea di massima quello del luogo ove si è svolto il rapporto di lavoro, dove questo è cessato o quello del luogo ove ha sede il soggetto datoriale.
QUALE PROCEDURA?
Per i lavoratori l’accesso alla giustizia è facilitato dalla previsione da parte del legislatore della possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo su busta paga (art. 633 c.p.c.).
E’ infatti previsto che chi vanta un credito fondato su prove documentali (la busta paga è ritenuta tale) può usufruire di una procedura speciale che consente di ottenere in pochi giorni (da meno di una decina a poco più del doppio) l’emissione da parte del giudice di un ordine di ingiunzione nei confronti del datore di lavoro per il pagamento immediato di un importo pari alle somme indicate in libro paga maggiorate di interessi e spese legali.
COS’E’ IL DECRETO INGIUNTIVO?
Il procedimento monitorio (che si instaura con il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo) ha la funzione di formare anticipatamente una pronuncia di condanna (il decreto ingiuntivo) finalizzata a consentire l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento, che potrà essere presso il debitore o presso terzi, mobiliare o immobiliare.
COS’E’ IL DECRETO INGIUNTIVO SU BUSTA PAGA?
L’emissione del decreto ingiuntivo non avviene in contraddittorio e la parte avversaria può dire la sua solo dopo la sua comunicazione, a mezzo notifica.
Per ottenere il provvedimento del Giudice favorevole al dipendente è necessario depositare un ricorso per decreto ingiuntivo con allegato la busta paga
Il ricorso deve essere sempre sottoscritto da un avvocato.
Come avrai capito è fondamentale avere a proprie mani le buste paga di cui si chiede il pagamento: questo perché, altrimenti, il Giudice non ha la possibilità di verificare l’esistenza di una prova che attesti l’entità del credito per cui si procede.
COSA FARE SE MANCANO LE BUSTE PAGA?
Sovente accade che il datore di lavoro non consegni tutte le buste paga e, magari, ometta propria l’ultima che contiene anche il computo del TFR e delle altre competenze di fine rapporto.
In tale caso non ci si deve però arrendere: la stessa ingiunzione si può anche richiedere per la consegna dei cedolini mancanti.
Il Giudice, verificata l’esistenza del rapporto di lavoro intercorso, emetterà decreto d’ingiunzione con l’ordine di consegnare quanto omesso e condannerà il datore anche a rifondere le spese legali per tale attività. Per consentire la conferma del precedente rapporto lavorativo basterà in tal caso allegare al ricorso la lettera di assunzione, le precedenti buste paga o ogni altro documento proveniente dal datore di lavoro.
COME SI COMUNICA L’INGIUNZIONE?
Dopo l’emissione del decreto ingiuntivo si dovrà provvedere alla sua notificazione al debitore a mezzo Ufficiali Giudiziari: in generale, chi riceve un’ingiunzione di pagamento del tribunale ha 40 giorni dalla ricezione dell’atto notificato per fare opposizione all’ordine del Giudice e dare così inizio ad una causa ordinaria per l’accertamento dell’effettività del debito.
Se il debitore (datore di lavoro) non solleva opposizione, decorso il termine di 40 giorni, il Giudice (su istanza dell’avvocato) dichiara il decreto ingiuntivo definitivo e da qual momento si può avviare l’attività che porterà al pignoramento dei beni del debitore con la richiesta di apposizione della formula esecutiva, ovvero dell’ordine agli ufficiali giudiziari ed alle cancellerie (in calce al decreto) di darvi esecuzione.
SI POSSONO ABBREVIARE I TEMPI?
Nei decreti ingiuntivi nascenti da crediti da lavoro si ha un’accelerazione del procedimento: su istanza dell’avvocato, infatti, il decreto viene emesso provvisoriamente esecutivo fin da subito, consentendo così l’avvio immediato di ogni attività volta ad aggredire il patrimonio del soggetto moroso (art. 642 c.p.c.).
Assieme al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere notificato al debitore anche il precetto ovvero l’intimazione con cui si da quello che può essere definito l’ultimo avviso prima di giungere al pignoramento dei suoi beni.
In via ordinaria, il precetto sottoscritto dall’avvocato deve concedere un termine di 10 giorni all’intimato (qui, il datore o ex datore di lavoro) per pagare l’importo ivi indicato, costituito da quanto non pagato in cedolino, gli interessi e le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo, oltre a quelle inerenti il precetto medesimo (art. 480 c.p.c.).
COME AGGREDIRE IL PATRIMONIO DEL DEBITORE?
Il pignoramento è il primo atto di esecuzione e serve per aggredire il patrimonio del debitore e soddisfarsi su di esso: ciò può avvenire su beni mobili, beni immobili e su crediti presenti presso terzi.
Si può perciò chiedere, sempre a mezzo del proprio avvocato, che i beni del debitore siano venduti all’asta per soddisfarsi sul loro ricavato o che i crediti del debitore verso soggetti terzi siano messi a disposizione e pagati direttamente al lavoratore fino alla concorrenza del suo credito.
SI POSSONO PIGNORARE I CREDITI DEL DEBITORE?
Sì, e quest’ultimo caso può essere molto più profittevole perché, senza cercare la messa in vendita di beni di scarso realizzo, si possono aggredire i depositi in banca o i crediti verso i clienti dell’azienda. Ciò è ottenibile in poche settimane e spesso può creare una pressione
insostenibile nei confronti del debitore che vede congelati i propri conti bancari o messi in pericolo i più ampi rapporti con la propria clientela.
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