Il legislatore ha previsto l’obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari in forza lavoro sul territorio nazionale, al fine di evitare il contagio da Sars-Cov-2.
La norma ricomprende tutte le attività d’interesse sanitario, farmacie incluse.
La disposizione normativa prevede, oltre all’obbligo vaccinale, una procedura ad hoc che permette alle competenti autorità di individuare i professionisti in ambito medico e sanitario che non si sono sottoposti a vaccino.
In estrema sintesi, la norma:
- riconosce la vaccinazione come “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”;
- solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico legale competente, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita;
- in caso di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale, la ASL locale ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza;
- l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Ebbene, ricevuta tale comunicazione da parte della ASL, cosa deve fare il datore di lavoro?
Ricevuta la comunicazione il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non implichino contatti interpersonali o comportino rischio di diffusione, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e, che non implicano rischi di diffusione del contagio.
Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione o spostamento opera fino alla fine dell’attuazione del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31/12/2021.
Quali sanzioni per il titolare della Farmacia che non sospenda o adibisca il farmacista no vax a mansioni che non implicano contatti interpersonali?
In primis, il titolare della Farmacia potrà subire una richiesta di risarcimento danni dai propri clienti, ex art. 2043 c.c., che semplicemente transitano in farmacia o dai propri lavoratori, ex art. 2087 c.c., in caso di Sars-Cov-2 contratta nel luogo di lavoro.
In più, lo stesso datore potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente per concorso in lesioni personali o omicidio anche a titolo di dolo.
Nei casi più gravi potrebbe esser contestato anche il reato di epidemia, previsto dal codice penale sia nella sua forma dolosa (art. 438 c.p.) sia nella sua forma colposa (art. 452 c.p.).
Da ultimo, ma non meno grave, pare sussistere anche il favoreggiamento dell’esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p..
Si rammenta altresì la possibilità di incorrere alle sanzioni di carattere penale dettate dal D.lgs n. 231/2001.
Il D.lgs. 231/2001 prevede la cd. “colpa di organizzazione” della società, ossia il non avere predisposto un insieme di misure preventive idonee ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.
Questa fonte normativa prevede sanzioni, pecuniarie ma anche interdittive, che possono portare anche alla cessazione dell’attività.
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