Obbligo del datore di lavoro di sentire il lavoratore che abbia fatto richiesta di audizione
Il datore di lavoro può adottare il provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore soltanto dopo avergli preventivamente contestato l’addebito ed averlo sentito oralmente a sua difesa, qualora egli lo richieda.
In tal caso, egli ha l’onere di comunicare la propria volontà in termini non equivoci.
Se il lavoratore non fa richiesta, non vi è alcun obbligo normativo che impone al datore di lavoro di convocare il lavoratore per consentirgli di discolparsi oralmente.
Il lavoratore incolpato, infatti, può esercitare il diritto di difesa in completa libertà di forme e, quindi, anche per forma scritta o ricorrendo all’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale.
L’obbligo di audizione da parte del datore di lavoro persiste anche nel caso in cui le giustificazioni scritte risultino essere già ampie ed esaustive.
Inoltre, non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di convocare il lavoratore incolpato, che abbia chiesto di essere ascoltato di persona, nell’orario e nella sede di lavoro da lui richieste.
il lavoratore incolpato che, una volta convocato, sia impossibilitato ad esercitare il proprio diritto a causa di condizioni di salute ostative, ha l’onere di dimostrare di essersi trovato nelle condizioni di incompatibilità con l’espletamento dell’audizione orale, non essendo sufficiente la semplice attestazione di siffatta situazione ostativa.
Non è obbligatoria la redazione di un verbale dell’incontro, anche se essa può essere utile per il datore di lavoro, ai fini della prova, permettendo di acquisire un documento sottoscritto dal lavoratore che ne attesti il regolare svolgimento.
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