Sanzioni disciplinari: termine per la difesa del lavoratore
Ai sensi dell’art. 7, co. 2, L. 300/1970, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, co. 5, L. 300/1970, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto dei fatti
che vi ha dato causa, sia che il lavoratore decida di difendersi e chieda di essere sentito, sia che
non lo faccia e resti inerte.
Nel calcolo del predetto termine di 5 giorni si deve tenere conto anche dei giorni festivi intermedi.
Si ricorda che entro tale termine devono pervenire le giustificazioni del lavoratore e non già essere meramente inviate.
Qualora la contestazione avvenga mediante raccomandata, il termine per la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore incolpato deve decorrere dal momento in cui egli ha ricevuto la lettera di contestazione e non dal giorno in cui essa è stata inviata.
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