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WHISTLEBLOWING

Il 17 Dicembre 2023 entrerà in vigore la normativa sul Whistleblowing per le imprese con almeno 50 dipendenti e per quelle, anche con numero di dipendenti inferiore, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti.

Il Whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale, tramite il quale i collaboratori di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività, quali violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. Le segnalazioni riguardano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente pubblico o privato.

Il “whistleblower” (colui che segnala) è quindi una persona che collabora in un’azienda e segnala un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante l’attività lavorativa.

Adottare un sistema di Whistleblowing è oggi un obbligo per le aziende, infatti il D.Lgs. 24/2023 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, ponendo a carico delle aziende l’adozione entro il 17/12/2023 di un canale di segnalazione interno di eventuali illeciti a disposizione dei dipendenti.

L’azienda può incorrere in una sanzione da € 10.000 a € 50.000 se non è stato istituito il canale di segnalazione, se non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero se l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 della normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.


COSA PUO’ ESSERE SEGNALATO

La normativa sul Whistleblowing prevede la segnalazione di comportamenti, atti/omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato:


Lo Studio può supportare pienamente l’azienda nella puntuale individuazione della casistica, ma soprattutto nella fase successiva al ricevimento della segnalazione.


OPERAZIONI DA FARE DA PARTE DELL’AZIENDA

  1. Predisporre un canale interno di Whistleblowing tramite un’apposita piattaforma informatica;
  2. Individuare il responsabile che gestirà le eventuali segnalazioni; il responsabile può essere una persona o ufficio interno oppure ad un soggetto esterno con requisiti di autonomia e specifica formazione;
  3. Predisporre l’informativa ai sindacati;
  4. Predisporre un regolamento per la segnalazione di illeciti/irregolarità – whistleblowing ai sensi del D.lgs.24/2023;
  5. Formare i dipendenti sul tema del whistleblowing;
  6. Redigere un’informativa privacy per gli interessati (segnalante, facilitatore, segnalato, gestore);
  7. Procedere ad una valutazione d’impatto (c.d. DPIA) ai sensi del GDPR;
  8. Nominare come responsabile ex art. 28 GDPR il gestore della piattaforma;
  9. Aggiornare il registro trattamento dei dati.

Poiché nella gestione degli adempimenti per la definizione del sistema, va fatta massima attenzione sulle specifiche indicazioni a tutela della riservatezza ed al trattamento dei dati, verificando l’adeguatezza del canale e le misure di sicurezza tecniche e organizzative, lo Studio può anche aiutarVi nella scelta della piattaforma dedicata.


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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI

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