Sanzioni disciplinari
Il fondamento normativo del potere disciplinare è costituito dall’art. 2106 c.c.,il quale specifica che, in caso di inosservanza dei doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà da parte del lavoratore, il datore di lavoro può irrogare apposite sanzioni disciplinari, diverse a seconda della gravità dell’infrazione commessa.
I presupposti sostanziali del potere disciplinare sono:
- sussistenza del fatto addebitato;
- adeguatezza della sanzione;
- proporzionalità tra infrazione e sanzione;
- divieto di mutamenti definitivi nel rapporto di lavoro, di multe superiori a quattro ore di retribuzione base, di sospensioni dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni;
- limitata rilevanza nel tempo della recidiva
Quali sono i requisiti procedurali?
Prima della commissione dell’infrazione, il datore di lavoro deve aver predisposto e pubblicizzato il codice disciplinare che, in applicazione degli accordi e contratti collettivi stabiliti in materia, stabilisca le infrazioni punibili, le sanzioni e le procedure di contestazione.
Inoltre, il datore di lavoro deve contestare al lavoratore l’infrazione commessa, attraverso contestazione che sia:
- scritta;
- specifica;
- tempestiva;
- immutabile.
Il lavoratore ha, invece, diritto di essere sentito dal datore di lavoro, con un termine a difesa non inferiore a cinque giorni e con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Quali sono le sanzioni disciplinari?
Le sanzioni irrogabili sono:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare.
Come impugnare una sanzione disciplinare?
A fronte dell’irrogazione di una sanzione disciplinare, il lavoratore può:
- impugnare la sanzione davanti all’autorità giudiziaria;
- ricorrere alle procedure arbitrali eventualmente previste dai contratti collettivi;
- promuovere, nei venti giorni successivi, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato presso la Direzione provinciale del lavoro.
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AVVOCATO MATTEO MOSCIONI
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