I Privilegi dei Crediti nel Diritto del Lavoro
I Privilegi sono della cause legittime di prelazione accordate dalla legge in considerazione della natura del credito che consentono al titolare di soddisfarsi con preferenza sugli altri creditori in sede di esecuzione forzata.
Ai sensi dell’art. 2751, n. 1, c.c. il lavoratore ha un privilegio generale su tutti i beni mobili del datore di lavoro per i seguenti crediti:
- Le retribuzioni;
- Le indennità per cessazione del rapporto di lavoro;
- Il risarcimento del danno da omessa corresponsione di contributi previdenziali ed assicurativi;
- Il risarcimento del danno a seguito di licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
- infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il lavoratore non sia soddisfatto della percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute;
- malattia professionale per la quale sua responsabile il datore di lavoro;
- demansionamento in caso di illegittimo comportamento del datore di lavoro.
In caso di infruttuosa escussione di beni mobili, i crediti del lavoratore sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con priorità accordata ai crediti da TFR e da indennità sostitutive del preavviso
Inoltre, si precisa come l’art. 2777 c.c. sancisce che i crediti del lavoro sono collocati immediatamente dopo quelli per le spese di giustizia.
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