L’orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale
Il parametro di riferimento nella disciplina del D.Lgs. 66/2003 è la settimana lavorativa. In particolare: L’orario di lavoro normale stabilito dalla legge è pari a 40 ore settimanali.- Tutte le ore di lavoro extra, richieste ed effettuate, saranno classificate come lavoro straordinario (regime legale), con conseguente retribuzione maggiorata.
- lavoro supplementare fino al limite legale di 40 ore;
- lavoro straordinario oltre le 40 ore.
Il limite massimo settimanale
La durata massima settimanale del lavoro, comprendendo sia il lavoro ordinario o normale sia quello straordinario, non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni. Questo limite massimo settimanale deve essere osservato come media riferita ad un periodo non superiore a 4 mesi (elevabili a 6 e fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o organizzative) o diverso periodo specificato dal contratto collettivo.Il riposo obbligatorio settimanale
Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposto di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. La pausa settimanale può essere calcolata anche come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Il diritto al riposto settimanale è irrinunciabile.- È nulla ogni pattuizione contraria.
- la paga normale per la giornata lavorativa,
- una maggiorazione e
- una giornata di riposo compensativo da godere in giorno normalmente lavorativo.
L’orario di lavoro giornaliero e le pause intermedie
Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (cd. riposo giornaliero). Da questa disposizione, ne deduciamo che la durata massima della giornata lavorativa è di 13 ore.- È nulla qualsiasi altra pattuizione.
Per un Approfondimento ulteriore
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Obbligo del datore di lavoro di sentire il lavoratore che abbia fatto richiesta di audizione
Il datore di lavoro può adottare il provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore soltanto dopo avergli preventivamente contestato l’addebito ed averlo sentito oralmente a sua difesa, qualora egli lo richieda. In tal caso, egli ha l’onere di comunicare la propria volontà in termini non equivoci. Se il lavoratore non fa richiesta, non vi è alcun…
Sanzioni disciplinari: termine per la difesa del lavoratore
Ai sensi dell’art. 7, co. 2, L. 300/1970, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, co. 5, L. 300/1970, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale nonpossono essere applicati prima…
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