VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY
Il potere del datore di lavoro di sorvegliare a distanza i lavoratori mediante l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo è assoggettato alle regole stabilite dall’art. 4 Statuto dei Lavoratori.
Il datore di lavoro può legittimamente installare impianti audiovisivi o altri strumenti da cui derivi anche il controllo a distanza dei lavoratori esclusivamente:
— per esigenze organizzative e produttive;
— per la sicurezza del lavoro;
— per la tutela del patrimonio aziendale.
In tali casi, il controllo sull’attività dei prestatori è consentito in quanto costituisce una conseguenza, eventuale, indiretta e non intenzionale, del controllo attuato per altre finalità.
Tuttavia, il datore di lavoro potrà utilizzare le informazioni raccolte mediante videosorveglianza, anche a fini disciplinari, solo se:
- Il lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle modalità di effettuazione dei controlli;
- sia stata rispettata la normativa privacy.
Infatti, l’art. 4, comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, così sancisce:
“Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
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Procedendo con ordine.
Sul punto 1) il lavoratore deve esser informato del tempo di conservazione delle immagini, raggio di azione, posizionamento, tempo di funzione, caratteristiche delle telecamere e del sistema di registrazione etc.
Sul punto 2) il titolare del trattamento deve fornire al lavoratore le seguenti informazioni:
– identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
– dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
– finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e sua base giuridica;
– eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali;
– eventuale intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
– periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo;
– esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
– esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
– diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
– se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
– esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Inoltre, l’informativa deve essere redatta rispettando determinati criteri:
– deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile;
– occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice;
– in genere è data per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, anche se sono ammessi altri mezzi;
– è ammesso l’utilizzo di icone solo in combinazione con l’informativa estesa.*
Si ribadisce che sono del tutto inutilizzabili i risultati dell’indagine datoriale ottenuti mediante un’illegittima attività di vigilanza.
Fonti: Memento Lavoro – Edizione Giuffrè
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