QUANDO IL LICENZIAMENTO E’ NULLO
Il licenziamento intimato nei confronti dei seguenti soggetti è nullo:
- padre lavoratore durante il primo anno di vita del bambino e durante la fruizione dei riposi per
“allattamento” - lavoratori che fruiscono di congedi per formazione continua e per corsi formativi;
- lavoratori assenti per motivi personali (decesso, grave infermità parenti e per determinate
patologie); - lavoratrice e lavoratore assenti per astensione facoltativa, malattie del bambino e permessi per
allattamento.
Nei confronti della lavoratrice madre, dall’inizio del periodo di gestazione fino a che il bambino
compie un anno nonché del padre lavoratore per la durata del congedo e fino al compimento di un
anno di età del figlio, opera il divieto di licenziamento.
La violazione di tale divieto comporta l’illegittimità del licenziamento e l’applicazione della tutela reale piena
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