Se firmo la busta paga, posso contestare la non corrispondenza della retribuzione ?
La busta paga, anche se sottoscritta dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, non possiede valore probatorio sufficiente, a favore della parte datoriale, circa l’effettiva corresponsione della retribuzione. L’art. 1 L. 4/1953 prescrive l’obbligo, per l’azienda, al momento dalla consegna al dipendente del “prospetto paga” di corrispondere contestualmente lo stipendio. Tuttavia, la prova della consegna della…