Se firmo la busta paga, posso contestare la non corrispondenza della retribuzione ?
La busta paga, anche se sottoscritta dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, non possiede valore probatorio sufficiente, a favore della parte datoriale, circa l’effettiva corresponsione della retribuzione.
L’art. 1 L. 4/1953 prescrive l’obbligo, per l’azienda, al momento dalla consegna al dipendente del “prospetto paga” di corrispondere contestualmente lo stipendio.
Tuttavia, la prova della consegna della suddetta busta non porta, di per sé, all’automatica dimostrazione anche dell’avvenuto pagamento.
In altre parole, il datore di lavoro, in caso di contestazione, ha l’onere di una “prova rigorosa” dei pagamenti effettuati in merito ai singoli crediti vantati dal lavoratore, ad esempio con la copia di un assegno o di un bonifico bancario.
Ne consegue che con la firma «per ricevuta» il dipendente dichiara solo di aver appunto ricevuto il prospetto paga, ma non riconosce anche l’avvenuto pagamento dello stipendio.
In tal caso, il lavoratore potrà proporre una azione giudiziaria per ottenere il pagamento del salario non ricevuto.
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